PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 7 dell'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono inseriti i seguenti:

      «7-bis. Nei settori del tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero la valutazione delle rimanenze di prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro il periodo di tempo corrispondente alla stagionalità del settore, è effettuata ai sensi del quarto comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, applicando i seguenti coefficienti:

          a) primo anno, 100 per cento del costo;

          b) secondo anno, 70 per cento del costo;

          c) terzo anno, 50 per cento del costo;

          d) quarto anno, 30 per cento del costo;

          e) quinto anno e successivi, 10 per cento del costo.

      7-ter. Al termine del quinto anno il valore delle rimanenze è pari a zero purché sia fornita idonea prova della loro avvenuta distruzione o cessione sotto la voce "stracci".
      7-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce i criteri per la determinazione delle giacenze per anno d'acquisto in relazione a specifici metodi di valutazione adottati dalle imprese che svolgono attività di vendita al dettaglio e, con periodicità annuale, la percentuale di

 

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abbattimento ai fini della formazione del reddito di esercizio per le attività commerciali in modo da calcolare il valore effettivo delle giacenze».